diritto.io

Sez. 1 - , Ordinanza n. 23861 del 01/08/2022 (Rv. 665524 - 01)

CONTRATTI BANCARI - IN GENERE | Diritto ad ottenere copia della documentazione bancaria - Art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993 – Esercizio in giudizio mediante richiesta di esibizione – Condizioni - Necessità di richiesta stragiudiziale - Esclusione. PROVA CIVILE - "ACTIO AD EXIBENDUM" - ORDINE DI ESIBIZIONE - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2022-08-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665524-01

CONTRATTI BANCARI - IN GENERE

Il diritto del cliente di ottenere, ex art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, la consegna di copia della documentazione relativa alle operazioni dell'ultimo decennio può essere esercitato, nei confronti della banca inadempiente, attraverso un'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. nel corso di un giudizio, a condizione che la documentazione invocata sia stata precedentemente fatta oggetto di richiesta - non necessariamente stragiudiziale - e siano decorsi novanta giorni senza che l'istituto di credito abbia proceduto alla relativa consegna.

Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 119 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 210

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)