Sez. 1, Ordinanza n. 29272 del 13/11/2024 (Rv. 673027-01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Domanda di consegna della documentazione bancaria - Art. 119, comma 4, del d.lgs. n. 385 del 1993 - Competenza per valore - Controversia di valore indeterminabile - Ragioni. CONTRATTI BANCARI - IN GENERE - In genere.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
In tema di competenza per valore, la domanda di consegna della documentazione bancaria, formulata ai sensi dell'art. 119, comma 4, del d.lgs. n. 385 del 1993, è di valore indeterminabile, a nulla rilevando il valore dei costi di produzione delle copie, poiché tale attività è meramente strumentale a soddisfare il diritto del cliente ad ottenere la consegna dei documenti relativi al rapporto, anche a fini di acquisizione della prova.
Cod. Proc. Civ. art. 12, Cod. Proc. Civ. art. 14 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 47, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 119 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)