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Sez. 1 - , Ordinanza n. 35039 del 29/11/2022 (Rv. 666451 - 01)

CONTRATTI BANCARI - IN GENERE | Diritto ad ottenere copia della documentazione bancaria - Art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993 – Natura - Ambito applicativo - Contenuto - Limite temporale - Conseguenze.
Stato
decisa il 2022-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666451-01

CONTRATTI BANCARI - IN GENERE

In tema di rapporti bancari, il diritto del cliente ad ottenere copia della documentazione relativa alle operazioni effettuate, previsto dall'art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, ha natura di diritto sostanziale ed ha fondamento negli obblighi di buona fede "in executivis". Esso è riferibile anche ai rapporti derivanti dai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del d.lgs. cit. e riguarda tutta la documentazione negoziale, compresi gli estratti conto, a prescindere dalla comunicazione periodica degli stessi, ma copre solo le operazioni degli ultimi dieci anni, operando, al di fuori di questo limite, il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei propri diritti, gravante in modo indifferenziato su tutte le parti.

Cod. Civ. art. 2220, Cod. Civ. art. 1713, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 119 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)