Sez. L - , Ordinanza n. 16688 del 25/06/2018 (Rv. 649315 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) | Requisiti - Identità di parti, di "petitum" e di "causa petendi" - Fattispecie.
COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI)
Affinché il giudicato sostanziale formatosi in un giudizio operi all'interno di altro instaurato successivamente, è necessario che tra la precedente causa e quella in atto vi sia, oltre che identità di parti e di "petitum", anche di "causa petendi", ai fini della cui individuazione rilevano non tanto le ragioni giuridiche enunciate dalla parte a fondamento della pretesa avanzata in giudizio, bensì l'insieme delle circostanze di fatto che la parte stessa pone a base della propria richiesta, essendo compito precipuo del giudice la corretta identificazione degli effetti giuridici scaturenti dai fatti dedotti in causa. (Nella specie, è stato ritenuto inammissibile, per precedente giudicato in relazione ad analoga domanda fondata sulla deduzione di una prassi aziendale, il ricorso di un lavoratore volto all'accertamento del diritto alla promozione automatica in virtù di clausola contrattuale, avuto riguardo all'identità del bene richiesto e del presupposto fattuale addotto, consistente in una determinazione aziendale).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2077, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)