Sez. 1, Sentenza n. 1314 del 17/03/1989 (Rv. 462167 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - RICORSO - MOTIVO DEL RICORSO - PER QUESTIONI DI FATTO - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - RICORSO - MOTIVO DEL RICORSO - PER QUESTIONI DI FATTO - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
Nel sistema del contenzioso tributario introdotto con il d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, i poteri di cognizione della commissione tributaria centrale non coincidono con quelli che, nell'Esercizio della giurisdizione ordinaria, spettano alla Corte di Cassazione sicché non comprendono la cognizione delle sole questioni di diritto (inclusi gli errores in procedendo), ma si estendono alla cognizione di tutte le questioni di fatto che non siano inerenti a valutazione estimativa. (Conf 2362/88, mass n 458146; (Conf 5960/83, mass n 430784).*
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 37, DPR 26/10/1972 num. 636 art. 39 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)