Sez. 1, Sentenza n. 2362 del 09/03/1988 (Rv. 458146 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - (ANTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (R.M.) - OGGETTO DELL'IMPOSTA - PRESUPPOSTO - PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE - PLUSVALENZA REALIZZATA DA UN SOGGETTO NON IMPRENDITORE CON OPERAZIONI DI COMPRAVENDITA IMMOBILIARE - QUESTIONE ATTINENTE ALL'ESISTENZA DEL REQUISITO PER LA TASSABILITÀ DI UN INTENTO SPECULATIVO - DEDUZIONI DAVANTI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - AMMISSIBILITÀ.*
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - (ANTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (R.M.) - OGGETTO DELL'IMPOSTA - PRESUPPOSTO - PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE - PLUSVALENZA REALIZZATA DA UN SOGGETTO NON IMPRENDITORE CON OPERAZIONI DI COMPRAVENDITA IMMOBILIARE - QUESTIONE ATTINENTE ALL'ESISTENZA DEL REQUISITO PER LA TASSABILITÀ DI UN INTENTO SPECULATIVO - DEDUZIONI DAVANTI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - AMMISSIBILITÀ.*
In tema d'imposta di ricchezza mobile, e con riguardo a plusvalenza realizzata da un soggetto non imprenditore con operazioni di compravendita immobiliare, la questione attinente all'esistenza di un intento speculativo, quale requisito per la tassabilità di detta plusvalenza, ai sensi dell'art. 81 secondo comma del d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645, è deducibile davanti alla commissione tributaria centrale, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, atteso che esula dalle questioni di fatto relative a valutazione estimativa (quali sarebbero invece quelli inerenti alla sussistenza ed all'ammontare della plusvalenza). (V 2871/85, mass n 440621; (V 5960/83, mass n 430784).*
Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 81, DPR 26/10/1972 num. 636 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)