Sez. L, Sentenza n. 12770 del 02/09/2003 (Rv. 566461 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO E NEL PERIODO FERIALE | Orario normale massimo - Criterio di riferimento ai fini del calcolo dello straordinario - Settimana lavorativa - Derogabilità in melius dalla contrattazione collettiva - Ammissibilità - Limiti.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO E NEL PERIODO FERIALE
Ai fini del calcolo del lavoro straordinario prestato, la regola generale sulla quale parametrare il rispetto dell'orario normale massimo, al di là del quale è dovuta al lavoratore la retribuzione per lavoro straordinario, sia in relazione alla singola giornata lavorativa sia in relazione alla intera settimana lavorativa, è costituita dalla settimana di calendario (in relazione alla quale il r.d.l. 13.3.1923 n. 692 fissa il limite di 8 ore giornaliere e 48 ore settimanali), che può essere derogato in melius dalla contrattazione collettiva, anche a mezzo del criterio della media multiperiodale, senza però superare il limite dell'orario giornaliero e quello dell'orario settimanale.
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 13/03/1923 num. 692 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2107, Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)