Sez. 1, Sentenza n. 2687 del 11/04/1997 Cc. (dep. 10/06/1997) Rv. 207749 - 01
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - INCOMPATIBILITÀ - ATTI COMPIUTI NEL PROCEDIMENTO | Decisione in materia "de libertate" annullata con rinvio - Partecipazione al giudizio di rinvio di giudice che abbia concorso ad emettere la pronuncia annullata - Mancata previsione come causa di incompatibilità - Questione manifestamente infondata di legittimità costituzionale.
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - INCOMPATIBILITÀ - ATTI COMPIUTI NEL PROCEDIMENTO
È manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede come causa di incompatibilità di un giudice a far parte di un collegio che deve decidere, in sede di rinvio, una questione "de liberate", il fatto che lo stesso giudice abbia fatto parte del collegio che aveva adottato la decisione annullata.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 34 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 34 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 623 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 623 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 627 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)