Sez. 6, Sentenza n. 22464 del 20/04/2005 Cc. (dep. 14/06/2005) Rv. 232236 - 01
IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - CASSAZIONE - sentenza - annullamento - con rinvio - in genere | Annullamento di ordinanza del tribunale del riesame - Formazione del collegio quale giudice del rinvio - Incompatibilità dei magistrati che hanno deliberato il provvedimento annullato - Esclusione.
IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - CASSAZIONE - sentenza - annullamento - con rinvio - in genere
I giudici componenti del Tribunale che ha emesso l'ordinanza relativa alla libertà personale dell'imputato, ed al quale in prosieguo, a seguito dell'annullamento da parte della Corte di cassazione, adita ai sensi dell'art. 311 cod. proc. pen., vengano trasmessi gli atti per nuova deliberazione da adottare uniformandosi alla sentenza di annullamento, non versano in una situazione di incompatibilità ovvero di carenza di imparzialità. Invero, la norma dell'art. 623 lett. a) cod. proc. pen. prevede che, ove venga annullata un'ordinanza, la Corte di cassazione "dispone che gli atti siano trasmessi al giudice che l'ha pronunciata", non richiedendo che i componenti del Collegio siano diversi da quelli che formavano il Tribunale che ha pronunciato l'ordinanza annullata. L'imparzialità non può ritenersi intaccata da una qualsiasi valutazione già compiuta nello stesso o in altri procedimenti, con la conseguenza che la disciplina dell'incompatibilità è circoscritta ai casi di duplicità del giudizio di merito sullo stesso oggetto, stante il ragionevole pericolo che il giudice sia condizionato dalla propria precedente decisione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 34 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 623 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)