Sez. L, Sentenza n. 974 del 07/02/1985 (Rv. 439129 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE.*
L'interpretazione dei contratti collettivi postcorporativi (non efficaci erga omnes) compiuta dal giudice del merito è censurabile, in Sede di legittimità, soltanto sotto il profilo della corretta applicazione dei canoni legali di ermeneutica sanciti dagli artt. 1362 e segg. cod. civ. nonché per quanto attiene all'intrinseca razionalità della motivazione. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla S.C. - aveva in particolare ritenuto che la disciplina collettiva applicabile al rapporto riconoscesse al tempo trascorso in una determinata posizione di lavoro il valore di una presunzione di acquisto di esperienza e di autonomia sufficienti a determinare l'effetto del passaggio alla categoria superiore e che, pertanto, dal tempo anzidetto non fossero detraibili le assenze per malattia). (V 5061/81, mass n 415856; (Conf 1917/82, mass n 419762; (Conf 803/82, mass n 418621).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2067, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)