Sez. L, Sentenza n. 1917 del 27/03/1982 (Rv. 419762 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA AL C.C.N.L. 4 MAGGIO 1973 PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE METALLURGICHE A PARTECIPAZIONE STATALE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA AL C.C.N.L. 4 MAGGIO 1973 PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE METALLURGICHE A PARTECIPAZIONE STATALE.*
L'interpretazione da parte del giudice di merito dei contratti collettivi postcorporativi non efficaci erga omnes è censurabile in Sede di legittimità soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione o della violazione dei criteri legali di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e segg. cod. civ.. (nella specie, la suprema Corte ha confermato la sentenza che aveva ravvisato il criterio di distinzione tra le qualifiche della quarta e quinta categoria operai previste dal C.C.n.L. legge 4 maggio 1973, per i dipendenti delle aziende metallurgiche a partecipazione statale, nella maggiore autonomia esecutiva dei lavoratori inquadrati nella quinta categoria o nello apporto, da parte degli stessi, di particolare Competenza personale nel compimento delle operazioni loro affidate). (V 2869/80, mass n 406615; (V 3792/78, mass n 393340; (Conf 4121/81, mass n 414784).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2067, Contr. Coll. 04/05/1973 num. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)