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Sez. L, Sentenza n. 803 del 09/02/1982 (Rv. 418621 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - CENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALL'ART. 3 DEL C.C.N.L. 25 MARZO 1971 PER I FUNZIONARI DELLE AZIENDE DI CREDITO.*
Stato
decisa il 1982-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/418621-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - CENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALL'ART. 3 DEL C.C.N.L. 25 MARZO 1971 PER I FUNZIONARI DELLE AZIENDE DI CREDITO.*

L'interpretazione dei contratti collettivi di lavoro postcorporativi, (non resi efficaci erga omnes), che costituiscono Atti negoziali di diritto privato, è censurabile in Sede di legittimità esclusivamente sotto il profilo della violazione, da parte del giudice del merito, dei canoni di ermeneutica stabiliti dagli artt. 1362 e segg. cod. civ. nonché per vizi di motivazione. (nella specie, la suprema Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse esattamente interpretato l'art. 3 del C.C.n.L. 25 marzo 1971, per i funzionari delle aziende di credito, nel senso che tale disposizione stabiliva il diritto soggettivo all'inquadramento nella categoria dei funzionari, nella sussistenza dei requisiti all'uopo previsti dalla stessa disposizione, rimettendo ad accordi integrativi aziendali, la cui stipulazione era poi mancata, soltanto la valutazione e la classificazione convenzionale delle mansioni ai fini del predetto inquadramento).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Contr. Coll. 25/03/1971 num. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)