Sez. 3, Sentenza n. 11542 del 03/06/1999 Ud. (dep. 11/10/1999) Rv. 215076 - 01
ACQUE | Tutela delle acque dall'inquinamento - Scarico non autorizzato, con superamento di limiti tabellari, proveniente da allevamento di animali - Configurabilità del reato dopo la sopravvenienza del D.L.G. n. 152 del 1999 - Sussistenza - Condizioni.
ACQUE
Lo scarico non autorizzato di liquami provenienti da un allevamento di animali (nella specie suini) ed il superamento dei limiti tabellari in tanto possono costituire reato, anche ai sensi del sopravvenuto D.L. n.152 del 1999, in quanto risulti accertato che i suddetti liquami non siano assimilabili alle acque reflue domestiche. Detta assimilazione sussiste, ex art.28, comma 7, lett.b) del citato D.L.G. n.152 del 1999, quando trattisi di liquami provenienti da imprese dedite all'allevamento del bestiame le quali dispongano di "almeno un ettaro di terreno agricolo funzionalmente connesso con le attività di allevamento e di coltivazione del fondo, per ogni 340 chilogrammi di azoto presente negli effluenti di allevamento al netto delle perdite di stoccaggio e di distribuzione".
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 11/05/1999 num. 152 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)