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Sez. 3, Sentenza n. 13345 del 01/10/1998 Ud. (dep. 18/12/1998) Rv. 212486 - 01

ACQUE | Tutela delle acque dall'inquinamento - Allevamenti zootecnici - Natura di insediamento civile o di insediamento produttivo - Criteri distintivi - Connessione funzionale con la coltivazione della terra - Necessità.
Stato
decisa il 1998-10-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212486-01

ACQUE

In tema di inquinamento idrico il principio secondo cui un allevamento agricolo può considerarsi insediamento civile ove sussiste un rapporto quantitativo (quaranta quintali di peso vivo di bestiame per ettaro) va interpretato quale conferma di un criterio logico-giuridico più ampio, costituito dalla necessaria connessione con l'attività di coltivazione. Infatti solo quando un allevamento per il suo numero e per l'estensione del fondo disponibile consente l'utilizzazione esclusiva dei residui nell'attività agricola, può invocarsi il criterio di un regime giuridico più favorevole, in considerazione del limitato impatto ambientale.

Riferimenti normativi: Legge 10/05/1976 num. 319 art. 21 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)