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Sez. 3, Sentenza n. 1871 del 02/12/1997 Ud. (dep. 16/02/1998) Rv. 209864 - 01

ACQUE | Tutela delle acque dall'inquinamento - Allevamenti zootecnici - Natura di insediamento civile o di insediamento produttivo - Criteri distintivi - Connessione funzionale con la coltivazione della terra - Necessità.
Stato
decisa il 1997-12-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209864-01

ACQUE

In tema di inquinamento idrico l'attività di allevamento del bestiame deve svolgersi in connessione funzionale con la coltivazione della terra, ciò in quanto è la terra medesima a dovere esser capace in concreto di sopportare il peso dell'allevamento in termini ecologici. L'allevamento di bestiame ha carattere industriale tutte le volte in cui si perde il collegamento funzionale con la coltivazione del terreno, per uno o più elementi, costituiti dalle dimensioni dell'impresa, dal numero dei capi, dalla rilevanza delle strutture produttive, organizzative, tecnologiche. Al giudice di merito spetta valutare caso per caso gli elementi della fattispecie, indipendentemente dal numero e dalla destinazione degli scarichi.

Riferimenti normativi: Legge 10/05/1976 num. 319 art. 21 com. 1 CORTE COST., Legge 10/05/1976 num. 319 art. 21 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)