Sez. U, Sentenza n. 928 del 24/02/1978 (Rv. 390266 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - PENA PECUNIARIA - DETERMINAZIONE - IN GENERE - SOPRATTASSA - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - RICORSO - MOTIVI DEL RICORSO - ESCLUSIONE DELLE QUESTIONI RELATIVE A VALUTAZIONE ESTIMATIVA ED ALLA MISURA DELLE PENE PECUNIARIE - CONTROVERSIE SULLA CONGRUITA DEL QUANTUM DELLE SANZIONI PECUNIARIE - PRINCIPIO DELLA NON SINDACABILITA IN SEDE GIURISDIZIONALE - DEROGA EX DPR N 636 DEL 1972 PER LE COMMISSIONI DI PRIMO E DI SECONDO GRADO.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - PENA PECUNIARIA - DETERMINAZIONE - IN GENERE - SOPRATTASSA - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - RICORSO - MOTIVI DEL RICORSO - ESCLUSIONE DELLE QUESTIONI RELATIVE A VALUTAZIONE ESTIMATIVA ED ALLA MISURA DELLE PENE PECUNIARIE - CONTROVERSIE SULLA CONGRUITA DEL QUANTUM DELLE SANZIONI PECUNIARIE - PRINCIPIO DELLA NON SINDACABILITA IN SEDE GIURISDIZIONALE - DEROGA EX DPR N 636 DEL 1972 PER LE COMMISSIONI DI PRIMO E DI SECONDO GRADO.*
In tema di repressione delle violazioni delle leggi finanziarie, il principio della non sindacabilita in Sede giurisdizionale dell'ammontare delle pene pecuniarie e soprattasse, per la parte in cui, nel rispetto di minimi e massimi, ovvero di altri criteri predeterminati direttamente dalla legge, sia rimesso a valutazioni discrezionali dell'autorita amministrativa, e, quindi, anche con riguardo all'applicabilita o meno della cosiddetta 'continuazioné per piu violazioni commesse in tempi diversi (art 8 della legge 7 gennaio 1929 n 4), trova deroga nel DPR 26 ottobre 1972 n 636, sulla revisione del contenzioso tributario, applicabile alle controversie pendenti alla data di insediamento delle nuove commissioni tributarie. Infatti, dal combinato disposto degli artt 16, 26, 29 e 40 del citato decreto, si evince la Competenza giurisdizionale delle commissioni di primo e di secondo grado anche sulle questioni che attengano alla valutazione di congruita del quantum di sanzioni pecuniarie, nei termini specificati, siano esse pene pecuniarie ovvero soprattasse. (V 191/72, mass n 355983).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Legge 07/01/1929 num. 4 art. 3, Legge 07/01/1929 num. 4 art. 4, Legge 07/01/1929 num. 4 art. 5, Legge 07/01/1929 num. 4 art. 8 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 16 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 26 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 29, DPR 26/10/1972 num. 636 art. 40 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 43 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)