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Sez. L, Sentenza n. 2024 del 25/02/1987 (Rv. 451316 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - CONSULENZA TECNICA - RINNOVO - OBBLIGATORIETÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1987-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451316-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - CONSULENZA TECNICA - RINNOVO - OBBLIGATORIETÀ - CONDIZIONI.*

Nelle controversie in tema d'Invalidità pensionabile, il rinnovo della consulenza tecnica in grado di appello - che, in linea di principio, è meramente facoltativo - S'impone, di regola, qualora l'assicurato alleghi e documenti fatti patologici che il giudice di secondo grado debba valutare a norma dell'art. 149 disp. Att. Cod. proc. civ. ed il cui riscontro richieda indagini tecniche. (Conf 588/86, mass n 444161).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 441, Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 445, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 142, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 142, Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)