Sez. 3, Sentenza n. 5849 del 30/10/1980 (Rv. 409660 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA - MOMENTO DI RIFERIMENTO - MERA DIFFICOLTA DI FATTO DI ESERCIZIO DEL DIRITTO - IRRILEVANZA - INCURIA DEL TITOLARE PER IGNORANZA DELLE FACOLTA SPETTANTIGLI - IRRILEVANZA - CONTRATTO STIPULATO DALLA MADRE, IN RAPPRESENTANZA DEI FIGLI MINORI, SENZA LE PRESCRITTE AUTORIZZAZIONI - AZIONE DI ANNULLAMENTO - PRESCRIZIONE - DECORRENZA - RAGGIUNGIMENTO DELLA MAGGIORE ETA.*
PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA - MOMENTO DI RIFERIMENTO - MERA DIFFICOLTA DI FATTO DI ESERCIZIO DEL DIRITTO - IRRILEVANZA - INCURIA DEL TITOLARE PER IGNORANZA DELLE FACOLTA SPETTANTIGLI - IRRILEVANZA - CONTRATTO STIPULATO DALLA MADRE, IN RAPPRESENTANZA DEI FIGLI MINORI, SENZA LE PRESCRITTE AUTORIZZAZIONI - AZIONE DI ANNULLAMENTO - PRESCRIZIONE - DECORRENZA - RAGGIUNGIMENTO DELLA MAGGIORE ETA.*
Il principio secondo il quale la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto puo essere fatto valere si riferisce alle sole cause giuridiche impeditive dell'Esercizio del diritto e non anche alla semplice difficolta di fatto o alle circostanze meramente occasionali che ne ostacolino la tutela e meno ancora alla incuria del titolare, anche se dovuta alla mancata conoscenza delle facolta spettantigli. Pertanto la decorrenza del termine di prescrizione dell'Azione di annullamento di un contratto stipulato dalla madre, in rappresentanza dei figli minori senza le prescritte autorizzazioni, inizia dalla data del raggiungimento della maggiore eta da parte di questi ultimi e non dalla data in cui gli stessi, divenuti maggiorenni, abbiano avuto conoscenza del contratto. (V 1140/77, mass n 384798.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 322, Cod. Civ. art. 1425, Cod. Civ. art. 1442, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2942 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)