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Sez. L, Sentenza n. 3474 del 10/07/1978 (Rv. 392951 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - ACCOGLIMENTO DELLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - DETTAGLIATA CONFUTAZIONE DELLE CRITICHE MOSSE ALLA CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1978-07-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/392951-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - ACCOGLIMENTO DELLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - DETTAGLIATA CONFUTAZIONE DELLE CRITICHE MOSSE ALLA CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

Il giudice del merito, quando accoglie e fa proprie le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio non e tenuto ad esporre le ragioni in base alle quali ritiene di doversi uniformare al parere del consulente, ed il dovere di dimostrare di avere tenuto conto delle critiche mosse alla consulenza stessa puo essere da lui adempiuto anche senza una dettagliata confutazione di esse perche il dovere della motivazione e soddisfatto quando il giudice indichi le fonti del suo convincimento, sicche le contrarie deduzioni, se non confutate esplicitamente, restano disattese per implicito.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 195, Cod. Proc. Civ. art. 196

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)