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Sez. 3, Sentenza n. 4713 del 25/08/1982 (Rv. 422662 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - IN GENERE - SECONDO IL SUO PRECEDENTE APPREZZAMENTO - SPECIFICAZIONE DELLE RAGIONI DEL PROPRIO CONVINCIMENTO IN ORDINE ALLO ACCOGLIMENTO DELLA CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-08-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422662-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - IN GENERE - SECONDO IL SUO PRECEDENTE APPREZZAMENTO - SPECIFICAZIONE DELLE RAGIONI DEL PROPRIO CONVINCIMENTO IN ORDINE ALLO ACCOGLIMENTO DELLA CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

Il giudice del merito, quando accoglie e fa proprie le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio, non è tenuto ad esporre le ragioni in base alle quali ritiene di doversi uniformare al parere del consulente e il dovere di dimostrare di avere considerato le critiche mosse alla consulenza stessa può essere da lui adempiuto anche senza una dettagliata confutazione di esse, in quanto l'Obbligo della motivazione è soddisfatto quando il giudice indichi le fonti del suo convincimento, cosicché le contrarie deduzioni, se non confutate esplicitamente, restano disattese per implicito. (Conf 6514/80, mass n 410294; (Conf 3474/78, mass n 392951).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 195, Cod. Proc. Civ. art. 196

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)