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Sez. U, Sentenza n. 11148 del 12/11/1997 (Rv. 509758 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE | Revocazione della sentenza della Corte di cassazione - Procedimento camerale - Adozione - Necessità - Provvedimento conclusivo - Sentenza - Necessità.
Stato
decisa il 1997-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/509758-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE

In tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, il richiamo all'art. 375 cod. proc. civ., contenuto nel comma secondo dell'art. 391 bis cod. proc. civ., è limitato al procedimento in camera di consiglio e non si estende alla natura formale e sostanziale del provvedimento da adottare, che la prima norma menzionata individua nell'ordinanza. Peraltro, l'art. 375 prevede l'ordinanza esclusivamente per la dichiarazione di inammissibilità o per il rigetto del ricorso per mancanza dei motivi previsti nell'art. 360, per l'ordine di integrazione del contraddittorio o della notifica di cui all'art. 332, ovvero per l'estinzione del processo per intervenuta rinuncia; la natura del giudizio di revocazione, che comporta un "judicium rescindens" ed un "judicium rescissorium", con incidenza su una precedente sentenza, impone, viceversa, l'adozione della sentenza quale provvedimento conclusivo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 332, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 375, Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)