Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3150 del 02/02/2022 (Rv. 664069 - 01)
TRASPORTI - CONTRATTO DI VIAGGIO TURISTICO - IN GENERE | Pacchetto turistico “tutto compreso” - Definizioni e rispettive responsabilità dell’intermediario e dell’organizzatore ex art. 43 d.lgs. n. 79 del 2011 (nella formulazione applicabile "ratione temporis") - Contenuto - Rilevanza della conoscenza da parte dell’intermediario della non affidabilità dell’organizzatore - Ammissibilità - Onere probatorio.
TRASPORTI - CONTRATTO DI VIAGGIO TURISTICO - IN GENERE
In tema di pacchetto turistico "tutto compreso", l'art. 43 comma 1, d. lgs. n. 79 del 2011 (nel testo applicabile "ratione temporis" e cioè anteriore alle modifiche introdotte dal d. lgs. n. 62 del 2018) stabiliva che "l'organizzatore e l'intermediario sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità", ciò significando che l'intermediario di viaggi vacanza (anche detto venditore o agenzia di viaggi) risponde delle obbligazioni tipiche del mandatario o venditore, come ad esempio, della scelta dell'organizzatore, mentre quest'ultimo (anche detto "tour operator") risponde della non corrispondenza dei servizi promessi e pubblicizzati rispetto a quelli offerti, salvo che il viaggiatore o il turista non dimostri che l'intermediario, tenuto conto degli inadempimenti lamentati, conosceva o avrebbe dovuto conoscere ex art. 1176 c.c. la non affidabilità dell'organizzatore prescelto.
Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/05/2011 num. 79 art. 43, Decreto Legisl. 21/05/2018 num. 62
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)