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Sez. 3, Sentenza n. 696 del 19/01/2010 (Rv. 610831 - 01)

TRASPORTI - CONTRATTO DI VIAGGIO TURISTICO - IN GENERE | Inadempimento dell'organizzatore e non rispondenza dei servizi resi a quelli promessi e pubblicizzati - Responsabilità dell'intermediario di viaggio - Sussistenza - Condizioni - Onere della prova a carico del viaggiatore.
Stato
decisa il 2010-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610831-01

TRASPORTI - CONTRATTO DI VIAGGIO TURISTICO - IN GENERE

In tema di contratto di viaggio turistico, l'intermediario assume nei confronti del viaggiatore sia la responsabilità tipica del mandatario che quella di cui alla Convenzione di Bruxelles del 23 aprile 1970, resa esecutiva in Italia dalla legge 27 dicembre 1977 n. 1084 (applicabile nella specie "ratione temporis"). In forza del primo tipo di responsabilità, l'intermediario é tenuto ad eseguire le operazioni richieste dal viaggiatore con la diligenza di cui all'art. 1710 cod. civ. e ha doveri di attenzione e oculatezza anche nella scelta dell'organizzatore del viaggio e dei prestatori dei servizi turistici ma non è responsabile degli inadempimenti dell'organizzatore o della non rispondenza dei servizi effettivamente offerti a quelli promessi e pubblicizzati, a meno che il viaggiatore o il turista non dimostri che l'intermediario, tenuto conto della natura degli inadempimenti lamentati, conosceva o avrebbe dovuto conoscere, facendo uso della diligenza tipica dell'attività esercitata, l'inaffidabilità dei soggetti cui si sia rivolto o la non rispondenza alla realtà delle prestazioni promesse e pubblicizzate.

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 23/04/1970, Legge 27/12/1977 num. 1084, Cod. Civ. art. 1710, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)