Sez. 1, Sentenza n. 2813 del 25/06/1986 Cc. (dep. 08/10/1986) Rv. 173886 - 01
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - ALTERAZIONE DI BOLLE D'ACCOMPAGNAMENTO GIÀ FORMATE - REATI IPOTIZZABILI - ART. 7, ULTIMO COMMA D.P.R. N. 627/1978 E ART. 4, PRIMO COMMA LEGGE N. 516/1982 - CONFIGURABILITÀ - CONCORSO MATERIALE - SUSSISTENZA - RATIO.*
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - ALTERAZIONE DI BOLLE D'ACCOMPAGNAMENTO GIÀ FORMATE - REATI IPOTIZZABILI - ART. 7, ULTIMO COMMA D.P.R. N. 627/1978 E ART. 4, PRIMO COMMA LEGGE N. 516/1982 - CONFIGURABILITÀ - CONCORSO MATERIALE - SUSSISTENZA - RATIO.*
In tema di finanza e Tributi l'alterazione del contenuto delle "bollette di accompagnamento", già formate, emesse prima della entrata in vigore della legge n. 516/1982, costituisce il delitto di cui all'art. 7 ultimo comma d.P.R. n. 627 del 1978, mentre l'alterazione del contenuto di quelle emesse successivamente alla data dell'1 gennaio 1983, costituisce il delitto previsto dallo art. 4, primo comma legge n. 516/1982. I due delitti predetti concorrono tra loro, materialmente, data la diversità del bene giuridico tutelato e quella dell'elemento soggettivo che caratterizza la prima figura criminosa (cioè il fine di eludere i controlli sui beni viaggianti e quelli incrociati) e l'elemento soggettivo che caratterizza la seconda che è costituito dal fine di evadere non solo l'imposta del valore aggiunto ma anche l'imposta sul reddito. (V mass n 172112).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 CORTE COST., DPR 06/10/1978 num. 627 art. 4, DPR 06/10/1978 num. 627 art. 7 CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 516 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)