diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 775 del 18/03/1971 (Rv. 350593 - 01)

ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI) - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - GESTIONE DELLA LITE - VINCOLANTE RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALLA GARANZIA - PRESUPPOSTO - SUSSISTENZA DEL RAPPORTO ASSICURATIVO - MANCANZA - ESCLUSIONE DEL NEGOZIO INTERPRETATIVO.*
Stato
decisa il 1971-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350593-01

ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI) - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - GESTIONE DELLA LITE - VINCOLANTE RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALLA GARANZIA - PRESUPPOSTO - SUSSISTENZA DEL RAPPORTO ASSICURATIVO - MANCANZA - ESCLUSIONE DEL NEGOZIO INTERPRETATIVO.*

Se e vero che la gestione della lite da parte dell' istituto assicuratore puo implicare un bilaterale, e percio vincolante, riconoscimento del diritto dell'assicurato all'indennizzo, cio presuppone l'esistenza di un rapporto tra l'assicuratore e la parte di cui egli abbia assunto la difesa legale, rapporto il cui contenuto in dipendenza del sinistro oggetto della lite puo aver formato oggetto di accertamento negoziale. Quando, invece, un rapporto tra l'assicuratore e la parte non esiste affatto, nella gestione di lite non possono riconoscersi gli estremi di un negozio interpretativo, il quale, ovviamente, postula l'esistenza fra le parti di un contratto da interpretare ai fini della Determinazione dei limiti e delle condizioni dell'Obbligo dell'assicuratore. (V 2374'69, mass n 341823).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)