Sez. 5, Sentenza n. 16100 del 22/07/2011 (Rv. 618777 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE | Atti impugnabili ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Natura tassativa dell'elencazione - Interpretazione estensiva - Possibilità - Conseguenze - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, l'elencazione degli "atti impugnabili", contenuta nell'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, pur dovendosi considerare tassativa, va interpretata in senso estensivo, fino a comprendervi "le notizie" o "note" comunicate dall'Ufficio che, pur non rivestendo l'aspetto formale proprio di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili, portino comunque a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, suscitandone l'interesse (inteso con riferimento all'art. 100 cod. proc. civ.) a chiederne il controllo di legittimità in sede giurisdizionale. (In applicazione del principio, la S.C. ha respinto il ricorso dell'Ufficio che aveva chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso del contribuente avverso il rigetto di un'istanza di sgravio delle somme iscritte a ruolo, sul presupposto che si trattava di un atto non ripreso nell'elenco tassativo di cui al comma 1 dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)