Sez. 5, Sentenza n. 31997 del 06/03/2018 Ud. (dep. 12/07/2018) Rv. 273635 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Vantaggi compensantivi ex art.2634, comma 3, cod. civ. - Ambito di operatività - "Gruppo di imprese" tra soggetti aventi natura giuridica diversa - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE
In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale è configurabile un "gruppo di imprese" - rilevante ai fini della ipotizzabilità di eventuali "vantaggi compensativi" - anche tra enti che abbiano differente natura giuridica (società ed associazioni senza fini di lucro), purchè tra loro si instauri un rapporto di direzione nonché di coordinamento e controllo delle rispettive attività facente capo al soggetto giuridico controllante. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso, in concreto, l'esistenza di un "gruppo di imprese" per l'assenza di attività di direzione da parte dell'associazione senza fini di lucro indicata comecontrollante, nonchè di un centro unico di coordinamento delle attività e di un piano di azione imprenditoriale comune con le società fallite ad essa collegate).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 223 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2497, Cod. Civ. art. 2634 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)