Sez. 5, Sentenza n. 44963 del 27/09/2012 Ud. (dep. 16/11/2012) Rv. 254519 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Rapporto di gruppo tra più società - Bancarotta patrimoniale - Sussistenza - Criteri.
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE
In materia di bancarotta patrimoniale, la mera circostanza della collocazione della società fallita all'interno di un gruppo non esclude la penale rilevanza del fatto, essendo necessaria a tale fine la sussistenza di uno specifico vantaggio, anche indiretto, che si dimostri idoneo a compensare gli effetti immediatamente negativi della operazione per la stessa società, trasferendo su quest'ultima il risultato positivo riferibile al gruppo.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 2634 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)