Sez. 5, Sentenza n. 42570 del 22/10/2024 Ud. (dep. 20/11/2024) Rv. 287233-01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Operazioni infragruppo - Vantaggi compensativi ex art. 2634, comma terzo, cod. civ. - Idoneità a escludere la sussistenza della distrazione - Vantaggi conseguiti o fondatamente prevedibili - Requisiti.
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE
In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, i vantaggi compensativi, conseguiti o fondatamente prevedibili, di cui all'art. 2634, comma terzo, cod. civ., idonei ad escludere la natura distrattiva di un'operazione infra-gruppo, devono presentare i requisiti di certezza, congruità e proporzionalità ed essere di valore almeno equivalente al sacrificio economico inizialmente sopportato dalla società fallita. (In motivazione, la Corte ha precisato che la prevedibilità del vantaggio deve essere verificabile attraverso idonea e attendibile documentazione della "holding" e della società eterodiretta quale, a titolo esemplificativo, il "business plan", i progetti industriali, le relazioni sulla gestione degli amministratori, i verbali del Consiglio di amministrazione, la corrispondenza, i contratti e le altre evidenze contabili).
Cod. Civ. art. 2634 com. 3, Legge Falliment. art. 216 com. 1 lett. 1, Legge Falliment. art. 223 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)