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Sez. L, Sentenza n. 17367 del 23/07/2010 (Rv. 614796 - 01)

ATTI AMMINISTRATIVI - INTERPRETAZIONE | Sindacato del giudice del merito - Incensurabilità in cassazione - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-07-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/614796-01

ATTI AMMINISTRATIVI - INTERPRETAZIONE

L'interpretazione di un atto amministrativo a contenuto non normativo, risolvendosi nell'accertamento della volontà della P.A., ovverosia di una realtà fenomenica e obiettiva, è riservata al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione adeguata e immune dalla violazione di quelle norme - in particolare, gli articoli 1362, secondo comma, 1363 e 1366 cod. civ. - che, dettate per l'interpretazione dei contratti, sono applicabili anche agli atti amministrativi, tenendo peraltro conto della natura dei medesimi nonché dell'esigenza della certezza dei rapporti e del buon andamento della pubblica amministrazione. In tale prospettiva, la parte che denunzi in cassazione l'erronea interpretazione, in sede di merito, di un atto amministrativo, è tenuta, a pena di inammissibilità del ricorso, a indicare quali canoni o criteri ermeneutici siano stati violati; e, in mancanza, l'individuazione della volontà dell'ente pubblico è censurabile non già quando le ragioni addotte a sostegno della decisione siano diverse da quelle della parte, bensì allorché esse si rivelino insufficienti o inficiate da contraddittorietà logica o giuridica. (Nella fattispecie la Corte, confermando la sentenza di secondo grado ha ritenuto, con riferimento ad una domanda avente ad oggetto il riconoscimento di una qualifica dirigenziale, corretta ed incensurabile l'interpretazione del giudice d'appello dell'organigramma dell'I.N.P.S. vigente che, innovando rispetto al precedente in ordine alle funzioni dirigenziali, aveva introdotto la figura del "Dirigente responsabile dei processi").

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Civ. art. 1366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)