Sez. 3, Sentenza n. 3940 del 12/09/1977 (Rv. 387639 - 01)
IMPRESA - SEGNI DI INDIVIDUAZIONE E DI DISTINZIONE - DITTA - TRASFERIMENTO - TRASFERIMENTO DELLA DITTA E DELL'INSEGNA INSIEME CON L'AZIENDA - PATTO ESPRESSO - NECESSITA - MANCANZA - USO ESCLUSIVO DA PARTE DELL'ALIENANTE - LEGITTIMITA - AZIONI A TUTELA DI TALE USO - ESPERIBILITA NEI CONFRONTI DELL'ACQUIRENTE E DEI TERZI.*
IMPRESA - SEGNI DI INDIVIDUAZIONE E DI DISTINZIONE - DITTA - TRASFERIMENTO - TRASFERIMENTO DELLA DITTA E DELL'INSEGNA INSIEME CON L'AZIENDA - PATTO ESPRESSO - NECESSITA - MANCANZA - USO ESCLUSIVO DA PARTE DELL'ALIENANTE - LEGITTIMITA - AZIONI A TUTELA DI TALE USO - ESPERIBILITA NEI CONFRONTI DELL'ACQUIRENTE E DEI TERZI.*
La ditta e l'insegna seguono l'azienda nei suoi trasferimenti, soltanto quando cio sia stato pattuito (espressamente, e non per facta concludentia) tra il precedente e il nuovo titolare dell'azienda. Pertanto, se non esiste tale patto espresso, l'antica ditta e insegna possono essere adoperate soltanto dall'alienante, il quale puo tutelare il diritto all'uso esclusivo di esse, che gli deriva dalla disposizione di cui al primo comma degli artt 2563 e 2568 cod civ, nei confronti dell'acquirente o di chiunque faccia uso delle stesse mediante l'Azione diretta ad ottenere la condanna a smettere tale uso. (Conf 607/64).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2563, Cod. Civ. art. 2568
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)