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Sez. 1, Sentenza n. 1715 del 27/02/1985 (Rv. 439675 - 01)

IMPRESA - SEGNI DI INDIVIDUAZIONE E DI DISTINZIONE - DITTA - IN GENERE - DITTA CONTENENTE IL NOME ED IL PRENOME DELL'IMPRENDITORE - ASSUNZIONE DI FUNZIONE PREDOMINANTE DEL COGNOME - DIRITTO DI USO ESCLUSIVO - SUSSISTENZA - CESSIONE DELL'AZIENDA - APPLICABILITÀ DEL PRINCIPIO.*
Stato
decisa il 1985-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439675-01

IMPRESA - SEGNI DI INDIVIDUAZIONE E DI DISTINZIONE - DITTA - IN GENERE - DITTA CONTENENTE IL NOME ED IL PRENOME DELL'IMPRENDITORE - ASSUNZIONE DI FUNZIONE PREDOMINANTE DEL COGNOME - DIRITTO DI USO ESCLUSIVO - SUSSISTENZA - CESSIONE DELL'AZIENDA - APPLICABILITÀ DEL PRINCIPIO.*

Con riguardo alla ditta, che contenga il prenome ed il cognome dello imprenditore, qualora detto prenome venga ad assumere, nel corso del tempo, una funzione predominante, indicando e contrassegnando, nello ambiente della clientela, l'intera impresa, deve riconoscersi allo imprenditore medesimo il diritto di far uso esclusivo di tale prenome, e correlativamente, il diritto di vietare che altri, dello Esercizio di analoga attività, se ne avvalga per la propria ditta o per la propria insegna. Questo principio trova applicazione anche nel caso di cessione dell'azienda, tenuto conto che sia la ditta che l'insegna seguono l'azienda, nei suoi trasferimenti, solo in presenza di uno specifico patto fra il precedente ed il nuovo titolare. (V 3040/77, mass n 387639).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2563, Cod. Civ. art. 2568

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)