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Sez. L, Sentenza n. 5991 del 14/12/1978 (Rv. 395823 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE A MENO DI UN TERZO - NORMATIVA EX LEGGE N 160 DEL 1975 - CARATTERE INNOVATIVO - EFFICACIA RETROATTIVA - ESCLUSIONE - CONTROVERSIE PER SITUAZIONI ANTERIORI - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1978-12-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/395823-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE A MENO DI UN TERZO - NORMATIVA EX LEGGE N 160 DEL 1975 - CARATTERE INNOVATIVO - EFFICACIA RETROATTIVA - ESCLUSIONE - CONTROVERSIE PER SITUAZIONI ANTERIORI - INAPPLICABILITA.*

L'art 24 della legge 3 giugno 1975 n 160 (norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale) che, - modificando l'art 10 del RDL 14 aprile 1939 n 636, nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n 160 del 1971 - ha riportato la soglia della invalidita pensionabile a meno di un terzo della capacita di guadagno (cosi per gli operai come per gli impiegati, in ossequio al principio costituzionale di eguaglianza), non ha, secondo l'art 11 delle preleggi, effetto retroattivo e percio non si applica a situazioni determinatesi prima della sua entrata in vigore (20 giugno 1975), con la conseguenza che deve ritenersi pensionabile l'invalidita menomante la capacita di guadagno dei lavoratori in misura superiore alla meta, ma inferiore ai due terzi verificatesi prima della data anzidetta. (Conf 1900/76, mass n 380692; (Conf 287/76, mass n 378962; (Conf 263/76, mass n 378925).*

Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 03/06/1975 num. 160 art. 24 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)