Sez. L, Sentenza n. 263 del 28/01/1976 (Rv. 378925 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - LIMITE DELLA INVALIDITA PENSIONABILE - NUOVA NORMATIVA - CONTROVERSIE PENDENTI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N 160 DEL 1975 - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - LIMITE DELLA INVALIDITA PENSIONABILE - NUOVA NORMATIVA - CONTROVERSIE PENDENTI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N 160 DEL 1975 - ESCLUSIONE.*
In tema di pensione di invalidita, la legge 3 giugno 1975 n 160, la quale, con l'art 24 primo comma, ha stabilito che 'si considera invalido l'assicurato la cui capacita di guadagno, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente, a causa di infermita o di difetto fisico o mentale, a meno di un terzò, regola ex novo la soglia dell'invalidita pensionabile, e non ha, in difetto di una diversa volonta del legislatore, efficacia retroattiva nelle controversie pendenti alla data della sua entrata in vigore (20 giugno 1975), con riguardo a pregressi stati invalidanti; dette controversie, pertanto, vanno definite alla stregua della normativa di cui all'art 10 primo comma del RDL 14 aprile 1939 n 636, nel testo modificato per effetto della sentenza della Corte costituzionale n 160 del 6 luglio 1971.*
Riferimenti normativi: Preleggi art. 10 CORTE COST., Preleggi art. 11 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 03/06/1975 num. 160 art. 24 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)