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Sez. L, Sentenza n. 1900 del 25/05/1976 (Rv. 380692 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE A MENO DI UN TERZO - NORMATIVA EX LEGGE N 160 DEL 1975 - CARATTERE INNOVATIVO - EFFICACIA RETROATTIVA - ESCLUSIONE - CONTROVERSIE PER SITUAZIONI ANTERIORI - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1976-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380692-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE A MENO DI UN TERZO - NORMATIVA EX LEGGE N 160 DEL 1975 - CARATTERE INNOVATIVO - EFFICACIA RETROATTIVA - ESCLUSIONE - CONTROVERSIE PER SITUAZIONI ANTERIORI - INAPPLICABILITA.*

L'art 24 primo comma della legge 3 giugno 1975 n 160, il quale stabilisce che 'si considera invalido l'assicurato la cui capacita di guadagno sia ridotta in modo permanente a meno di un terzò, configura norma innovativa, in ordine alla Determinazione della soglia dell'invalidita pensionabile, rispetto alla diversa disposizione di cui al primo comma dell'art 10 del RDL 14 aprile 1939 n 636, nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n 160 del 1971. Detta norma, pertanto, in difetto di espressa previsione di retroattivita, non opera nei giudizi pendenti su situazioni verificatesi prima dell'entrata in vigore della legge medesima.*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 03/06/1975 num. 160 art. 24 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)