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Sez. 1, Sentenza n. 2486 del 21/02/2001 (Rv. 543992 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Decurtazione del 40 per cento dell'indennità ex art. 5 bis del D.L. n. 333 del 1992, conv. in legge n. 359 del 1992 - Condizioni - Obbligo dell'espropriante di offrire l'indennità determinata secondo i nuovi criteri.
Stato
decisa il 2001-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/543992-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE

Con riguardo ai procedimenti di determinazione dell'indennità di espropriazione ancora in corso al momento di entrata in vigore dell'art. 5 bis del D.L. 11 luglio 1992, n. 333 - aggiunto, in sede di conversione, ad opera della legge 8 agosto 1992, n. 359 -, è necessario, affinché l'espropriato sia assoggettato alla decurtazione del 40 per cento dell'indennità stessa, che l'espropriante, alla luce della sentenza della Corte cost. n. 283 del 1993, formuli una nuova offerta commisurata ai nuovi criteri e l'espropriato abbia omesso di accettarla.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)