Sez. 1, Sentenza n. 1303 del 16/02/1999 (Rv. 523274 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - OFFERTA E ACCETTAZIONE | Diritto di accettare l'indennità di esproprio determinata in base all'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992 con esclusione della riduzione del 40 per cento - Riconosciuto nei giudizi pendenti anche al soggetto già espropriato - Conseguenze - Obbligo dell'espropriante di offrire l'indennità determinata secondo i nuovi criteri.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - OFFERTA E ACCETTAZIONE
Il diritto di accettare l'indennità di esproprio determinata in base all'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992 con esclusione della riduzione del 40 per cento (diritto riconosciuto dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 283 del 1993 anche a chi fosse stato già espropriato al momento di entrata in vigore della legge n. 359 del 1992) presuppone l'obbligo, per l'espropriante, di procedere all'offerta di suddetta indennità al fine di dare pratica attuazione al diritto stesso. Ne consegue che, nei processi pendenti in cui siano parti soggetti già espropriati alla data di entrata in vigore della legge n. 359 del 1992, la riduzione del 40 per cento dell'indennità potrà avere luogo solo se l'espropriante, dopo l'entrata in vigore della norma citata, abbia offerto all'espropriato l'indennità determinata secondo i criteri di cui alla suddetta norma e l'espropriato non l'abbia accettata. Più in particolare, ad oggetto di una tale possibile - e sanzionata in caso di mancato esercizio - accettazione dell'espropriato non si pongono né l'indennità determinata in sede giudiziale nel contraddittorio delle parti, né quella originariamente offerta e rifiutata dall'espropriato.
Riferimenti normativi: Legge 08/08/1992 num. 359 art. 5 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)