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Sez. 2, Sentenza n. 4427 del 02/03/2005 (Rv. 580131 - 01)

NOTARIATO - RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE | Atto pubblico di trasferimento immobiliare - Omessa esecuzione di visure nei registri immobiliari - Conseguenze - Inadempimento fonte di responsabilità contrattuale - Qualificazione della violazione di detto obbligo - Violazione della diligenza ex secondo comma dell'art. 1176 cod. civ. - Limitazione di responsabilità ex art. 2236 cod. civ. - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/580131-01

NOTARIATO - RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE

In relazione alla inosservanza dell'obbligo di espletare la visura dei registri immobiliari in occasione di una compravendita immobiliare, il notaio non può invocare la limitazione di responsabilità prevista per il professionista dall'art. 2236 cod. civ. con riferimento al caso di prestazione implicante la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, in quanto tale inosservanza non è riconducibile ad un'ipotesi di imperizia, cui si applica quella limitazione, ma a negligenza o imprudenza, cioè alla violazione del dovere della normale diligenza professionale media esigibile ai sensi del secondo comma dell'art. 1176 cod. civ., rispetto alla quale rileva anche la colpa lieve. (Nella specie, la Corte Cass. ha confermato la sentenza di merito, che aveva dichiarato la nullità del contratto di compravendita di un immobile che era risultato gravato da uso civico e del quale il venditore era solo colono perpetuo, condannando il notaio, in solido con il venditore, alla restituzione del prezzo, oltre accessori).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2230, Cod. Civ. art. 2236

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)