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Sez. 2, Sentenza n. 1228 del 28/01/2003 (Rv. 560035 - 01)

NOTARIATO - RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE | Atto pubblico di trasferimento immobiliare - Oggetto della prestazione professionale - Estensione alle attività accessorie anteriori e successive alla stipula funzionali al raggiungimento dello scopo dell'atto - Sussistenza - Fattispecie in tema di omesso controllo della validità e veridicità di una procura speciale "ad alienandum".
Stato
decisa il 2003-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/560035-01

NOTARIATO - RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE

Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio dell'attività di notaio, il professionista è tenuto ad una prestazione che, pur rivestendo i caratteri dell'obbligazione di mezzi e non di risultato, non può ritenersi circoscritta al compito di mero accertamento della volontà delle parti e di direzione della compilazione dell'atto, estendendosi, per converso, a tutte quelle ulteriori attività, preparatorie e successive, funzionali ad assicurare la serietà e la certezza del rogito e, in particolare, la sua attitudine ad assicurare il conseguimento dello scopo tipico (non meno che del risultato pratico) del negozio divisato dalle parti, con la conseguenza che l'inosservanza di tali obblighi accessori dà luogo a responsabilità "ex contractu" per inadempimento dell'obbligazione di prestazione d'opera intellettuale, a nulla rilevando che la legge professionale non contenga alcun esplicito riferimento a tale, peculiare forma di responsabilità. Incorre, pertanto, nella predetta responsabilità professionale il notaio che, con riferimento alla procura speciale presentatagli dal sedicente rappresentante della parte venditrice, non ne accerti con cura l'autenticità, senza che, in relazione a tale omissione, egli possa legittimamente invocare la limitazione di responsabilità di cui all'art.2236 c.c., non essendo il suo comportamento riconducibile alla fattispecie dell'imperizia, bensì a negligenza ed imprudenza, alla violazione, cioè, del dovere di normale diligenza professionale, rispetto alla quale (Corte cost. n.166 del 1973) rileva anche la colpa lieve, ai sensi del secondo comma dell'art.1176 stesso codice (nell'affermare il principio di diritto che precede, la S.C. ha così confermato la sentenza del giudice di merito che aveva ravvisato gli estremi della colpa professionale a carico di un notaio che, nel ricevere una procura speciale dall'apparente rappresentante della parte venditrice di un immobile, non ne aveva rilevato le numerose ed evidenti alterazioni - lettere e parole scritte con macchina da scrivere diversa ed al di sotto del rigo; mancanza di spazi tra le parole; interpolazioni e correzioni o ricalcature a penna o con diverso mezzo meccanico di lettere e numeri; cancellature neanche menzionate in postilla -, considerato, oltretutto, la circostanza per la quale, dallo stesso soggetto, il professionista aveva precedentemente rifiutato di ricevere altra procura ritenendola manifestamente irregolare).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2230, Cod. Civ. art. 2236, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1176, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 76

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)