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Sez. L, Sentenza n. 4845 del 20/09/1979 (Rv. 401463 - 01)

CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - BANCO DI NAPOLI - REGOLAMENTO DEL PERSONALE DEL BANCO - NATURA NEGOZIALE - INTERPRETAZIONE - CENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1979-09-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/401463-01

CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - BANCO DI NAPOLI - REGOLAMENTO DEL PERSONALE DEL BANCO - NATURA NEGOZIALE - INTERPRETAZIONE - CENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*

Le Disposizioni del regolamento del personale del Banco di Napoli, approvato con DM 10 giugno 1961, hanno natura negoziale: ne consegue che l'interpretazione e l'applicazione delle medesime da parte del giudice del merito e censurabile in Sede di legittimita solo sotto il profilo della violazione delle norme di ermeneutica contrattuale o del vizio di motivazione. (Conf 1721/79, mass n 398085; (Conf 862/78, mass n 390202).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., DM 10/06/1961

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)