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Sez. 1, Sentenza n. 2938 del 20/03/1998 (Rv. 513768 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE | Opposizione agli atti esecutivi - Regime delle impugnazioni - Mancata garanzia del doppio grado di giurisdizione di merito rispetto alla fattispecie dell'opposizione all'esecuzione - Conseguente disparità di trattamento della disciplina delle spese di giudizio rispetto alla ordinaria disciplina dei procedimenti contenziosi - Questione di legittimità costituzionale - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/513768-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE

La questione della legittimità costituzionale dell'art. 618 cod. proc. civ. (per preteso contrasto con gli artt. 3 e 24 della Carta fondamentale), fondata su di una asserita mancanza della garanzia del doppio grado di giurisdizione di merito nei giudizi di opposizione agli atti esecutivi, con conseguente disparità di trattamento del governo delle spese giudiziali rispetto all'ordinaria disciplina degli altri giudizi contenziosi, è, ancor prima che manifestamente infondata, del tutto priva di rilevanza nell'ambito del ricorso straordinario proposto, in seno ad un procedimento di opposizione agli atti esecutivi, contro la disposta compensazione delle spese giudiziali, poiché la garanzia del doppio grado di giurisdizione di merito acquista rilevanza solo nell'ambito di un ordinario giudizio di appello proposto avverso la pronuncia emessa all'esito di un opposizione agli atti esecutivi, dando ingresso al riesame del merito, e non già in quello di un giudizio di cassazione nel quale la norma denunciata non potrebbe trovare, comunque, applicazione, pur nella (astratta) ipotesi in cui la questione di legittimità venisse ritenuta fondata dal giudice delle leggi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)