Sez. 3, Sentenza n. 7979 del 25/08/1997 (Rv. 507097 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE | Provvedimento di accoglimento o di rigetto dell'istanza - Impugnazione - A mezzo ricorso ex art. 111 Cost. - Esclusione - Opposizione agli atti esecutivi - Necessità.
ESECUZIONE FORZATA - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE
Il provvedimento di sospensione o di rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione forzata non riveste natura decisoria ed è revocabile e modificabile dallo stesso giudice che lo ha emesso ai sensi dell'art. 487 cod. proc. civ. ed è impugnabile con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, con la conseguenza che contro lo stesso è inammissibile il ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost..
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 487, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 724
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)