diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 5860 del 24/03/2016 (Rv. 639429 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI | Acquisti nell'esercizio dell'impresa - Condizioni - Inerenza o strumentalità del bene - Necessità - Prova - Valutazione in concreto in relazione alla natura del bene - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/639429-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI

In tema di IVA, la possibilità per il compratore di portare in detrazione l'imposta addebitatagli a titolo di rivalsa dal venditore, quando si tratti di acquisto effettuato nell'esercizio dell'impresa, richiede oltre alla qualità di imprenditore anche l'inerenza del bene acquistato a detta attività, intesa come strumentalità dello stesso in relazione agli scopi dell'impresa, circostanza la cui prova incombe sull'interessato e la cui valutazione va effettuata in concreto tenuto conto dell'effettiva natura del bene. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha cassato la decisione impugnata che, con valutazione di verosimiglianza ed equitativa, aveva ritenuto sussistere una percentuale di inerenza del 40 per cento).

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 com. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)