Sez. L, Sentenza n. 12460 del 08/06/2011 (Rv. 617386 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE | Assegnazione a mansioni superiori per periodi non superiori al termine previsto dalla contrattazione collettiva - Finalità di assicurare la vacanza del posto per il tempo necessario a procedura selettiva - Onere della prova in capo al datore di lavoro - Sussistenza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE
Nel processo del lavoro, grava sul datore di lavoro, in presenza di assegnazione del lavoratore a mansioni superiori per periodi singolarmente considerati non superiori al termine previsto dall'art. 2103 cod. civ., in relazione all'art. 38 del CCNL di settore, la prova di aver fatto ricorso a tali modalità nella gestione delle assegnazioni provvisorie per assicurare la vacanza del posto da coprire obbligatoriamente per il tramite di procedura concorsuale o selettiva e per il periodo necessario alla definizione di essa, al fine di dimostrare la mancanza di un intento elusivo della disciplina della c.d. promozione automatica.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 13/05/1985 num. 190 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)