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Sez. L, Sentenza n. 9550 del 23/04/2007 (Rv. 597252 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE | Successive applicazioni di un lavoratore per brevi periodi ad un posto comportante lo svolgimento di mansioni superiori - Presunzione di preordinazione utilitaristica da parte del datore di lavoro - Configurabilità - Superamento - Presupposti - Concomitanza di procedura concorsuale prevista obbligatoriamente per la copertura del posto - Rilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/597252-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE

La reiterata assegnazione a mansioni superiori per periodi inferiori singolarmente considerati, al termine previsto dall'art. 2103 cod. civ., ma superiori per cumulo di più di esse, può rivelare l'intento del datore di lavoro meramente elusivo della disposizione finalizzata alla cosiddetta promozione automatica, quando non sussista contemporaneamente la prova, il cui onere è a carico dello stesso datore di lavoro, di aver fatto ricorso a tali modalità nella gestione delle assegnazioni provvisorie per assicurare la vacanza del posto da coprire obbligatoriamente per il tramite della procedura concorsuale o selettiva, e per il periodo necessario alla definizione di essa. A tal fine la presunzione di preordinazione utilitaristica intesa ad evitare la promozione non opera allorchè le applicazioni siano concomitanti allo svolgimento di una procedura concorsuale per la copertura del posto, circostanza che costituisce anzi presunzione di sussistenza di una esigenza organizzativa reale, idonea ad evitare il maturare del diritto al superiore inquadramento. (Nella specie, relativa a successive applicazioni di un dipendente postale a mansioni superiori e alla conseguente rivendicazione della qualifica di "quadro di secondo livello", la sentenza di merito, confermata dalla S.C., aveva ravvisato la prova della preordinazione elusiva nel fatto di avere Poste Italiane sistematicamente assegnato il lavoratore a mansioni superiori per periodi ravvicinati, contenuti entro il limite di sei mesi, senza che fosse in corso alcuna selezione per la copertura del posto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)