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Sez. L, Sentenza n. 2542 del 30/01/2009 (Rv. 606456 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE | Reiterate assegnazioni in un posto implicante lo svolgimento di mansioni superiori per periodi inferiori al termine contrattuale o legale per l'acquisizione della relativa qualifica - Posto vacante - Copertura obbligatoria con procedura concorsuale - Conseguenze - Presunzione di conformità ad esigenze organizzative reali - Sommatoria dei periodi - Esclusione - Limite - Eccessiva ed artificiosa protrazione delle fasi della procedura concorsuale - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606456-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE

La reiterata assegnazione di un lavoratore a mansioni superiori per periodi inferiori, singolarmente considerati, al termine richiesto dall'art. 2103 cod. civ. o dal contratto collettivo per la maturazione del diritto all'acquisizione della qualifica corrispondente, si presume determinata da una esigenza organizzativa reale, preordinata a mantenere l'effetto interruttivo della revoca dell'assegnazione alle mansioni superiori, ove riguardi un posto vacante per il quale, in forza dell'obbligo assunto dal datore di lavoro con il contratto collettivo, è necessario procedere alla copertura all'esito dell'espletamento di una procedura di selezione. Tale presunzione esclude una causa utilitaristica, nonché la sanzione del computo utile dei periodi per sommatoria, a meno che non sia accertata l'eccessiva ed artificiosa protrazione dei tempi di adempimento delle diverse fasi procedurali - dalla determinazione dei criteri di selezione e delle modalità del procedimento, all'indizione del concorso, all'espletamento della procedura di selezione fino all'approvazione della graduatoria - che costituiscono il contenuto dell'obbligazione assunta. (Nella specie, relativa a successive applicazioni di un dipendente postale a mansioni superiori e alla conseguente rivendicazione della qualifica di "quadro di secondo livello", la S.C., nel cassare la sentenza impugnata, ha rilevato che era stato omesso ogni accertamento su eventuali colpevoli ritardi da parte dell'amministrazione postale, essendosi limitato il giudice di merito a considerare che l'indizione del bando per l'obbligatoria copertura del posto, in applicazione del c.c.n.l. del 26 novembre 1994, era avvenuta in un momento successivo all'assegnazione a mansioni superiori e, precisamente, mentre era in corso la fase preparatoria di definizione di criteri di partecipazione e di scelta degli aspiranti).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)