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Sez. 2, Sentenza n. 2480 del 10/03/1987 (Rv. 451630 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONE RELATIVA - NATURA - DEBITO DI VALORE - RIVALUTAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DI RINVIO - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1987-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451630-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONE RELATIVA - NATURA - DEBITO DI VALORE - RIVALUTAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DI RINVIO - AMMISSIBILITÀ.*

Anche in tema di responsabilità contrattuale per inadempimento, l'Obbligo di risarcire il danno, consistendo nel ripristino della situazione patrimoniale del danneggiato anteriore all'inadempimento causativo del danno medesimo, costituisce debito di valore soggetto a rivalutazione sino al momento della definitiva liquidazione giudiziale. Pertanto, il potere di operare tale rivalutazione sussiste non solo nel giudice di secondo grado, ma anche in quello di rinvio, qualora non si sia formato il giudicato sulla domanda. (V 1167/84, mass n 433302; (V 890/84, mass n 433090; (V 132/82, mass n 417825; (V 6548/81, mass n 417388; (V 894/81, mass n 411414).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)