Sez. 5, Sentenza n. 12452 del 07/07/2004 (Rv. 574252 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE | Plusvalenze ai sensi dell'art. 11, comma quinto, della legge n. 413 del 1991- Regime retroattivo contemplato dal comma nono dello stesso articolo - Contrasto con la Costituzione - Disapplicazione - Erroneità - Affermazione - Conseguenze.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE
In tema di imposte sui redditi, la norma contenuta nell'art. 11 comma nono, della legge n. 413 del 1991 (che assoggetta - retroattivamente - ad imposizione le plusvalenze conseguenti alla percezione dell'indennità di esproprio), dichiarata non in contrasto con la Costituzione dalla Corte costituzionale con le sentenze nn. 314 del 1994 e 410 del 1995, deve essere applicata dal giudice tributario il quale, ove dubiti della sua conformità alla Costituzione, deve adire la Corte costituzionale, la quale sola può esercitare il sindacato di costituzionalità delle leggi formali e degli altri atti normativi primari rispetto alla Costituzione (In applicazione di tale principio, la Corte ha cassato la sentenza del giudice tributario che aveva disapplicato la disposizione anzidetta, per contrasto con <<il principio della irretroattività delle disposizioni legislative>>, e ha deciso nel merito la causa, rigettando il ricorso introduttivo del contribuente che chiedeva il rimborso dell'imposta pagata).
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 81 CORTE COST., Legge 31/12/1991 num. 413 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)