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Sez. 5, Sentenza n. 8719 del 30/05/2003 (Rv. 563772 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE | Plusvalenze ai sensi dell'art. 11, quinto comma, legge n. 413 del 1991 - Somme dovute in dipendenza di procedimenti espropriativi - Percezione delle somme successivamente alla data di entrata in vigore di detta legge, sulla base di titolo anteriore - Prelievo fiscale - Ritenuta del 20 per cento - Applicabilità - Fondamento - Violazione del principio di capacità contributiva - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563772-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE

In tema di imposte dirette sui redditi, ai sensi dell'art. 11, quinto comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, ogni pagamento, che realizzi una plusvalenza, conseguito, dopo la sua entrata in vigore, in dipendenza di procedimenti espropriativi, è assoggettato a tassazione, ancorché il decreto di esproprio sia intervenuto in epoca anteriore all'1 gennaio 1989, atteso che la disciplina transitoria di cui al nono comma del citato art. 11 - che consente, con una parziale retroattività, la tassazione di plusvalenze percepite prima dell'entrata in vigore della legge, purché nel triennio successivo al 31 dicembre 1988 siano intervenuti sia il titolo, fonte della plusvalenza, sia la percezione della somma - non si riferisce anche alle riscossioni di plusvalenze successive all'entrata in vigore della legge. Ne consegue che le somme percepite dal proprietario espropriato (nella specie, a titolo di indennità di espropriazione) debbono essere assoggettate alla ritenuta del 20 per cento, se non sottoposte in precedenza ad INVIM e se conseguite nel pieno vigore della citata legge n. 413 del 1991, anche in considerazione della disciplina stabilita dai commi primo, lett. F) (che allarga la previsione dell'art. 81, comma primo, lett. B) del TUIR di cui al d.P.R. n. 917 del 1986, assoggettando ad imposta, come redditi diversi, le plusvalenze realizzate a seguito di cessione a titolo oneroso di terreni edificabili), e quinto (laddove equipara l'espropriazione volontaria a quelle a titolo oneroso). Nè tale disciplina contrasta con l'art. 53 Cost. in ragione di una presunta minore capacità contributiva derivante da un valore inferiore riconosciuto ai soggetti incisi a seguito di un procedimento espropriativo, avendo il legislatore inteso tassare la plusvalenza che nel concreto viene ad essere realizzata, a prescindere dal criterio utilizzato per determinare le somme spettanti.

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 11 CORTE COST., Costituzione art. 53

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)