Sez. 1, Sentenza n. 14673 del 29/12/1999 (Rv. 532582 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE | Plusvalenze ai sensi dell'art. 11, comma quinto, della legge n. 413 del 1991- Regime retroattivo contemplato dal comma nono dello stesso articolo - Portata - Presupposti - Percezione degli importi successivamente al 31 dicembre 1988 - Sufficienza ai fini della imponibilità della plusvalenza - Esclusione - Emissione del decreto di esproprio o intervento della cessione volontaria o verificazione dell'occupazione acquisitiva dopo il 31 dicembre 1988 - Necessità - Fondamento - Pronuncia della sentenza dichiarativa della occupazione acquisitiva - Sufficienza - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE
Il presupposto impositivo relativo alle tre ipotesi di plusvalenze indicate dall'art. 11 comma quinto della legge n. 413 del 1991 non può identificarsi nella mera percezione della somma di danaro corrispondente all'incremento di valore integrante la plusvalenza, ma deve ravvisarsi nella verificazione del trasferimento del bene, cui la plusvalenza si ricollega, e precisamente nell'emissione del decreto di esproprio, con riferimento alla plusvalenza conseguente alla percezione dell'indennità di esproprio, nella conclusione della cessione volontaria nel corso del procedimento espropriativo, con riferimento alla plusvalenza conseguente a detta cessione, e nel prodursi della fattispecie della cosiddetta occupazione acquisitiva, con riferimento alla plusvalenza derivante dall'acquisizione coattiva conseguente ad occupazione di urgenza divenuta illegittima. Ne consegue che tanto la norma dell'art. 11 comma quinto (con riguardo alle plusvalenze percepite dopo il primo gennaio 1992, data di entrata in vigore della l. n. 413 del 1991), quanto la norma dell'art. 11 comma nono, della stessa l. n. 413 del 1991 (che assoggetta - retroattivamente - ad imposizione le plusvalenze di cui alle ipotesi indicate nel quinto comma della norma, con riferimento a somme percepite in conseguenza di atti anche volontari - formula nella quale può farsi rientrare l'occupazione acquisitiva, fondandosi essa su un "atto", sia pure illecito della Pubblica Amministrazione - o provvedimenti emessi successivamente al 31 dicembre 1988 e fino alla data di entrata in vigore della legge n. 413 del 1991, purché la percezione sia avvenuta in tale lasso di tempo), debbono ritenersi applicabili soltanto a condizione che siano intervenuti in epoca successiva al 31 dicembre 1988 gli atti integranti il trasferimento cui consegue la plusvalenza, cioè, rispettivamente, il decreto di esproprio, la cessione volontaria o l'occupazione acquisitiva, mentre non possono ritenersi applicabili ove detti atti siano intervenuti prima del 31 dicembre 1988, restando così in questo caso la plusvalenza non imponibile (senza che quanto all'occupazione acquisitiva possa in contrario rilevare la circostanza che essa sia stata accertata da sentenza successiva a quella data, posto che detta sentenza non rappresenta l'atto mediante il quale viene realizzata la plusvalenza).
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 81 com. 1 CORTE COST., Legge 31/12/1991 num. 413 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)